WHISTLEBLOWING   

Segnalazione di Condotte illecite nel settore privato 

D.LGS. 10 Marzo 2023 n.24

Il Whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale, grazie al quale i dipendenti o terze parti di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

A QUALI IMPRESE DEL SETTORE PRIVATO                                                                                    

Dal 17 dicembre 2023 si devono adeguare 

Imprese che nell’ultimo anno hanno impiegato tra i 50 e i 249 lavoratori subordinati

A CHI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE

  • Persone che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica o denunce all’autorità giudiziaria di violazioni conosciute nell’ambito del proprio luogo di lavoro
  • Lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti;
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto;
  • «facilitatori» (colleghi, parenti o affetti stabili del segnalante)

I CANALI DI SEGNALAZIONE

INTERNA

  • La gestione del canale di segnalazione interna deve essere affidata ad una persona o un ufficio interno dedicato, ovvero a un soggetto esterno, autonomi e specificamente formati
  • I Modelli 231 prevedono canali interni per segnalazioni riservate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale

ESTERNA

La segnalazione esterna deve essere effettuata con invio all’ANAC

LE VIOLAZIONI DA SEGNALARE

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali
  • illeciti rilevanti ex Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello
  • illeciti nel settore degli appalti, servizi, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, di applicazione degli atti dell’UE o nazionali
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE di cui all’art. 325 del TFUE (es. frodi, attività illegali)
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’art. 26 par. 2 del TFUE (es. frodi del bilancio e attività corruttive)
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE nei settori suindicati

LE SANZIONI PECUNIARIE DELL’ANAC

  • da 500 a 50.000 euro

COSA FARE

  • implementare canali di segnalazione interni per permettere di inviare segnalazioni scritte o orali
  • tutelare la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione
  • adeguare i canali di segnalazione già adottati
  • adottare una apposita procedura che disciplini le modalità e i destinatari della segnalazione, gli adempimenti, le funzioni coinvolte
  • informare e sensibilizzare dipendenti e terzi interessati

TEAM DI PROFESSIONISTI

  • Dr.ssa Aquino Maria Antonietta – consulente aziendale
  • Avv. Pellegrino Nicola – penalista
  • Avv. Sarno Stefano – penalista
  • Avv. Di Pietro Rossella – penalista

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