Credito di Imposta ZES UNICA
ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA
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NOVITA’ 2025
E’ Stata prevista la proroga del credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili:
1. Sostenute a partire dal 16 novembre 2024
2. Quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall’agevolazione, di trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
REGIONI INTERESSATE DAL CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA
La ZES Unica del Mezzogiorno include le seguenti regioni:
• Abruzzo
• Basilicata
• Calabria
• Campania
• Molise
• Puglia
• Sicilia
• Sardegna
Possono accedere al credito tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, che sono già presenti o che intendono insediarsi in queste zone.
L’investimento minimo richiesto è di 200.000 euro, mentre il massimo è di 100 milioni.
SPESE AMMISSIBILI
Le imprese che acquistano beni strumentali potranno beneficiare di un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta. Questo incentivo mira a stimolare gli investimenti in beni materiali destinati a strutture produttive situate nei territori della ZES Unica del Mezzogiorno.
Il credito d’imposta è destinato agli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2024. Sono agevolabili le spese per l’acquisto o il leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, inclusi terreni e immobili strumentali, a condizione che il valore di terreni e immobili non superi il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato
CUMULABILITÀ
E’ possibile il cumulo con i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0
NON CUMULABILITÀ
Non è possibile il cumulo sulle stesse spese con altri strumenti agevolativi in regime di esenzione quali la Nuova Sabatini o il nuovo credito d’imposta Transizione 5.0.
ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA ZES
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l’ammontare massimo del credito d’imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
• i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative;
• ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
• iii) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
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